La dispensa dal servizio scolastico: cos’è e chi interessa?

Pubblico impiego

05 Aprile 2019 StudioLegale

Per dispensa dal servizio scolastico si intende la situazione in cui un docente viene sollevato dal suo incarico. Non ha carattere sanzionatorio, trattandosi di un atto che si limita a constatare l’oggettiva inidoneità del soggetto a svolgere la funzione di insegnante.

Dispensa dal servizio: in quali casi può avvenire

La dispensa dal servizio scolastico può avvenire in seguito a tre diversi casi:

  1. inidoneità fisica, presuppone l’impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell’impiegato;
  2. incapacità didattica, che consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni dell’insegnamento;
  3. scarso rendimento, che si ricorre in ipotesi di insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio.

Il caso: dispensa dal servizio scolastico per incapacità didattica

Una docente era stata dispensata dal servizio con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, a seguito della valutazione negativa espressa, all’esito del periodo di prova, dal Comitato di valutazione.

Con l’assistenza dello Studio BC&Partners, il caso approda sino in Cassazione, che accoglie il ricorso con la sentenza n. 196/2019.

Dispensa dal servizio di un docente e chi se ne occupa

La Suprema Corte, sez. lavoro, accogliendo la tesi dello Studio BC&Partners, ha ribaltato le precedenti pronunce di merito in materia di dispensa dal servizio scolastico.

I giudici di legittimità hanno affermato l’incompetenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale ad adottare la dispensa, precisando che l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, compresa la dispensa dal servizio, rientra tra le competenze del Dirigente scolastico.

Proprio sulla base di tali considerazioni, nel caso in oggetto, il ricorso è stato accolto poiché è competenza del dirigente scolastico stabilire o meno la dispensa dal servizio scolastico per incapacità didattica di un docente.

Da ciò, il diritto della docente, nella caso della sua sospensione dal servizio, a riprendere il lavoro e la condanna del Ministero a tutte le retribuzioni arretrate.