Decreto “rilancio”: schede di sintesi (parte I)

Diritto del lavoro e dell'impresa

29 Maggio 2020 StudioLegale

Anche nella c.d. “fase due” prosegue l’attività dello Studio BCM di illustrare
la normativa emergenziale più rilevante in tema di rapporti di lavoro, da ultimo contenuta nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio).

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Come di consueto, cominciamo con il tema degli ammortizzatori sociali.

Il nuovo decreto ha apportato delle rilevanti modifiche alla precedente disciplina.

Ed infatti, l’art. 68 ha consentito la proroga della Cassa integrazioni guadagni ordinaria (Cigo) con causale specifica COVID-19, per ulteriori cinque settimane (da fruire entro il 31 agosto 2020), ma soltanto per le imprese che abbiano interamente beneficiato del periodo precedentemente concesso (nove settimane).

Un ulteriore periodo di massimo quattro settimane potrà, poi, essere fruito tra l’1 settembre ed il 31 ottobre 2020, ad eccezione delle imprese operanti nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno invece accedervi anche prima del superiore termine, purché abbiano interamente fruito delle quattordici settimane.

Per le domande riferite ai periodi 23 febbraio-30 aprile, il termine di presentazione è il 31 maggio 2020. In caso di ritardo, non si potranno chiedere periodi anteriori di una settimane a quello di presentazione della domanda. Restano ferme le deroghe al D.lgs. n. 148/2015 con riferimento agli adempimenti nei confronti delle OO.SS.

Per la proroga dei periodi originari, l’INPS ha inoltre previsto una procedura telematica semplificata (cfr. Messaggio n. 2101 del 21.05.2020), che dovrebbe consentire maggiore celerità nella presentazione delle domande.

Ai lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, spetterà, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

L’art. 69 ha poi esteso la possibilità, per le aziende già beneficiarie della Cassa integrazioni guadagni straordinaria (Cigs), di sostituire il trattamento in essere con quello ordinario per COVID-19, anche per gli ulteriori periodi sopra indicati (cinque + quattro settimane).

I medesimi periodi sono stati quindi estesi, dall’art. 70, anche per le imprese beneficiarie della Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), sempre che abbiano beneficiato integralmente delle nove settimane originariamente previste.

Anche in tal caso, per le imprese operanti nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è prevista la deroga per fruire delle quattro settimane aggiunte anche prima del periodo indicato (1° settembre – 31 ottobre 2020), purché abbiano interamente fruito delle quattordici settimane.

L’art. 71 ha poi introdotto al decreto “cura Italia” gli artt. 22-ter, 22-quater e 22-quinquies, modificando la procedura per l’accesso alla Cigd che, per i periodi successivi alle prime nove settimane, non prevede un ulteriore intervento delle singole Regioni: una volta emesso il decreto di loro competenza per le nove settimane, sarà infatti soltanto l’INPS ad occuparsi della gestione delle proroghe, provvedendo anche al pagamento diretto delle prestazioni assistenziali ai lavoratori.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni (il numero è ancora da definire), invece, resta ferma la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con successivo decreto interministeriale saranno poi stabilite nel dettaglio le ulteriori modalità di accesso al beneficio.

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Nei giorni successivi, si procederà ad illustrare le ulteriori novità.