Decreto legge “Cura Italia”: schede di sintesi (parte II)

Diritto del lavoro e dell'impresa

24 Marzo 2020 StudioLegale

La normativa d’urgenza per fronteggiare l’epidemia COVID-19, da ultimo contenuta nel Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia),avrà un forte impatto sul sistema delle relazioni industriali e sui rapporti di lavoro.

Lo Studio BCM intende offrire il proprio contributo, illustrando, nei prossimi giorni, le principali misure adottate a sostegno di lavoratori ed imprese.

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Dopo aver affrontato il tema degli ammortizzatori sociali, oggi ci concentreremo sulle misure economiche previste per i lavoratori.

In dettaglio, gli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 prevedono il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo, pari ad euro 600, che non concorre alla formazione del reddito.

La misura è rivolta a diverse categorie di lavoratori:

  • professionisti titolari di p. iva e co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, artigiani e commercianti, non titolari di un trattamento pensionistico e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL (17.03.2020) e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del DL;
  • operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, non titolari di pensione;
  • lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione.

I potenziali destinatari delle suddette indennità dovranno presentare, in via telematica, la domanda di riconoscimento direttamente all’INPS.

L’articolo 31 prevede la incumulabilità tra le indennità di cui sopra ed il reddito di cittadinanza.

L’articolo 44 istituisce, invece, un fondo residuale (“Fondo per il reddito di ultima istanza”), a cui potranno accedere i lavoratori dipendenti e autonomi (iscritti alle casse private professionali), che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

L’operatività del Fondo è subordinata all’emanazione di uno o più decreti attuativi che stabiliscano i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di una indennità quantitativamente da definire, nei limiti delle risorse stanziate.

Infine, l’articolo 63 ha previsto una misura premiale per i lavoratori dipendenti che, nel mese di marzo 2020, abbiano svolto la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro.

A costoro, purché titolari di un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro, verrà corrisposto un premio, pari a euro 100, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel predetto mese.

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Nei prossimi giorni procederemo ad illustrare le ulteriori novità normative.