Concorso dirigente scolastico: legge n. 104/1992 e diritto di scegliere la sede di servizio

Pubblico impiego

02 Aprile 2020 StudioLegale

Dopo il Tribunale di Genova, adesso anche il Tribunale di Parma, con l’ordinanza n. 790/2020 del 02.04.2020, emessa in sede di reclamo dopo un ricorso ex art 700 c.p.c., ha confermato la tesi dello Studio BCM.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ha infatti riconosciuto il diritto di un dirigente scolastico, vincitore del concorso nazionale e titolare dei benefici ex legge 104/1992, all’assegnazione in una sede di servizio vicina al domicilio dell’assistito disabile.

Secondo il collegio giudicante, il bando di concorso si pone in contrasto con l’art. 33 l. n. 104/1992, perché non consentirebbe al lavoratore di svolgere la propria prestazione nella sede di lavoro più vicina alla propria residenza o alla residenza della persona da assistere.

Infatti, una volta che il candidato vincitore sia già stato assegnato in una regione differente da quella di residenza, i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 risulterebbero gravemente compromessi.

Il Tribunale, pertanto, ha disapplicato il bando selettivo nella parte in cui disponeva che l’assegnazione dei vincitori alle regioni dovesse avvenire esclusivamente in forza della posizione in graduatoria, senza considerare il diritto di preferenza alla scelta della sede di lavoro sancito dalla legge 104/1992, ordinando al MIUR l’assegnazione della ricorrente alla sede vacante più vicina alla residenza dell’assistito.