Diritto di precedenza legge 104 del 1992: assegnazione alla sede di servizio a seguito di concorso per dirigenti scolastici

Pubblico impiego

28 Ottobre 2019 StudioLegale

La legge 104 del 1992, conosciuta anche come legge 104/92, è la legge-quadro pensata per tutelare e promuovere una serie di diritti e di agevolazioni per assicurare un adeguato sostegno all’individuo diversamente abile e ai familiari, che se ne prendono cura.

In questo articolo vedremo l’applicazione del diritto di precedenza legge 104/92 nel concorso dirigenti scolastici.

Concorso dirigenti scolastici: assegnazione della sede:

Costituisce principio generale quello per cui, a seguito della vincita del pubblico concorso, il candidato vincitore venga assegnato alla sede di servizio, tra quelle disponibili, in ragione della sua collocazione nella graduatoria definitiva.

A questo principio non si sottrae il pubblico concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Diritto di precedenza legge 104: applicazione per il concorso dirigenti scolastici

I criteri di assegnazione alla sede di servizio non posso però prescindere dalle discipline generali e speciali incidenti su tali fattispecie.

In particolare, come è noto, legge n. 104/92 è posta a presidio dei principi costituzionali a tutela dei soggetti disabili e, in particolare, l’art. 33, comma 5, prevede che il lavoratore pubblico dipendente, il quale assiste persona affetta da disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della stessa legge), “ha diritto a scegliere,ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

La ratio del diritto alla scelta della sede di servizio consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da disabilità grave in ambito familiare,al fine di tutelarne la salute psico-fisica. Diritto fondamentale dell’individuo, tutelato dall’art. 32 Cost., rientrante tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), nel rispetto di quanto previsto anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con la l. 3 marzo 2009 n. 18, in materia di protezione dei disabili.

Si tratta di un diritto che, sulla base dell’orientamento tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro (tra le altre, sent. n. 6150/2019) può essere esercitatooltre che nel corso del rapporto di lavoro anche al momento dell’assunzione deponendo in tal senso il tenore letterale della norma in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009”.

Nel settore scolastico, le previsioni contenute nella legge 104/1992 vengono esplicitate nel D.lgs. 297 del 1994 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, all’art. 601, detta una disciplina “speciale”, che così dispone: “1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Diritto di precedenza legge 104: le previsioni del bando di concorso dirigenti scolastici

Nel concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, il bando prevedeva, quanto al tema dell’assegnazione di sede, che i vincitori “sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR”.

In merito alle richiamate tutele di cui alla legge 104/92, il bando prevedeva che “Nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”.

In applicazione di quanto disposto dal bando, pertanto, il candidato vincitore avrebbe potuto fare valere il diritto alla scelta di sede, non già nell’ambito dell’assegnazione presso una determinata regione, ma solamente in sede provinciale, dopo quindi che la regione di prima nomina fosse stata stabilita in ragione del collocamento in graduatoria.

Concorso dirigenti scolastici: il diritto di precedenza legge 104 è legittimo

Una vincitrice assegnata alla Regione Liguria lamentava, dinanzi al Tribunale di Genova, sez. lavoro, nell’ambito di un ricorso d’urgenza patrocinato dallo Studio Legale BC&Partners, come le previsioni del bando avrebbero frustrato la ratio delle tutele di cui alla legge n. 104/92, non avendo alcun interesse la candidata a scegliere tra le province di una regione diversa da quella di residenze della persona disabile assistita.

Difatti, il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso, con ordinanza del 23.10.2019, ha disapplicato il bando di concorso nella parte in cui disponeva che l’assegnazione dei vincitori alle regioni dovesse avvenire esclusivamente in forza della posizione in graduatoria, senza considerare il diritto sancito dalla inderogabile disciplina generale di cui alla legge 104/1992, nonché da quella speciale del settore scolastico, di cui al richiamato art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto della vincitrice, già titolare dei benefici della legge 104/1992, alla assegnazione di una sede di servizio vicina al domicilio dell’assistito, riconoscendole il diritto di precedenza nella scelta della regione presso la quale prendere servizio.